NIS2 nel Settore Alimentare: Obblighi per la Filiera del Cibo

Risposta rapida La NIS2 classifica le imprese alimentari che si occupano di distribuzione all'ingrosso e di produzione industriale e trasformazione come soggetti importanti (Allegato II del D.Lgs. 138/2024), se sono almeno medie imprese: da 50 dipendenti, oppure con fatturato e totale di bilancio entrambi sopra i 10 milioni di euro. Devono registrarsi sulla piattaforma ACN, gestire il rischio cyber e notificare gli incidenti significativi.

Il Made in Italy alimentare è una delle eccellenze del paese. Ma è anche un settore sempre più digitalizzato: tracciabilità elettronica, logistica automatizzata, produzione controllata da PLC, e-commerce B2B. La NIS2 inserisce la produzione, trasformazione e distribuzione alimentare tra gli «altri settori critici» dell'Allegato II, obbligando le aziende sopra soglia a proteggere questa infrastruttura critica.

Per molti imprenditori alimentari, la cybersicurezza è ancora un concetto estraneo. “Noi facciamo pasta, non software” è una frase che sento spesso. Ma un attacco informatico a un’azienda alimentare può avere conseguenze sulla sicurezza alimentare stessa: alterazione dei parametri di produzione, contaminazione dei dati di tracciabilità, blocco della catena del freddo.

Chi rientra nel perimetro

Il decreto parla di imprese alimentari (nel senso del Regolamento CE 178/2002) che si occupano di distribuzione all'ingrosso e di produzione industriale e trasformazione, sopra le soglie della media impresa: almeno 50 dipendenti, oppure fatturato e totale di bilancio entrambi oltre i 10 milioni di euro. Nella pratica: pastifici industriali, aziende lattiero-casearie, macelli, industrie conserviere, aziende di surgelati, grossisti food. Il commercio al dettaglio non è citato: per la GDO conta l'eventuale attività di distribuzione all'ingrosso.

Rischi specifici del settore

  • Blocco della produzione — un ransomware che ferma le linee causa perdite immediate e deperimento materie prime
  • Alterazione tracciabilità — la manipolazione dei dati di tracciabilità può avere implicazioni sulla sicurezza alimentare
  • Catena del freddo — un attacco ai sistemi di refrigerazione può compromettere tonnellate di prodotto
  • Proprietà intellettuale — ricette, processi, fornitori: il know-how alimentare italiano è un asset strategico
  • Supply chain — la filiera alimentare è lunga e frammentata, con molti punti di vulnerabilità

Misure di adeguamento

Per un’azienda alimentare, l’adeguamento NIS2 non richiede stravolgimenti. Si parte dalle basi: inventario dei sistemi (inclusi i PLC delle linee e i sistemi di tracciabilità), segmentazione della rete (separare l’ufficio dalle linee produttive), MFA per gli accessi critici, backup dei dati di tracciabilità e produzione, formazione del personale. Quanto costa dipende soprattutto dallo stato dei sistemi esistenti: ne parliamo nella guida al costo di adeguamento NIS2.

Domande Frequenti

Un’azienda agricola rientra nella NIS2?
Generalmente no, la NIS2 riguarda la produzione, trasformazione e distribuzione alimentare, non l’agricoltura primaria. Ma un’azienda agricola che è anche trasformatrice (es. caseificio) potrebbe rientrare se supera le soglie dimensionali.
I sistemi HACCP sono collegati alla NIS2?
Non direttamente, ma se i sistemi HACCP sono digitalizzati e connessi alla rete, la loro protezione rientra negli obblighi NIS2. Un attacco ai sistemi HACCP potrebbe avere implicazioni sulla sicurezza alimentare.
Un’azienda alimentare con 60 dipendenti è obbligata dalla NIS2?
Sì, se si occupa di produzione industriale, trasformazione o distribuzione all'ingrosso di alimenti: con 60 dipendenti è almeno una media impresa e rientra come soggetto importante NIS2 (Allegato II del D.Lgs. 138/2024). Deve registrarsi sulla piattaforma ACN e adottare le misure di sicurezza previste.
Quando scade il termine di adeguamento NIS2 per le aziende alimentari?
Il D.Lgs. 138/2024 è in vigore dal 16 ottobre 2024. La prima registrazione sulla piattaforma ACN si è chiusa il 28 febbraio 2025; ad aprile 2025 l'ACN ha comunicato l'inclusione nell'elenco. Da lì decorrono 9 mesi per la notifica degli incidenti (gennaio 2026) e 18 mesi per le misure di sicurezza (ottobre 2026), come previsto dall'art. 42.